La Perizia in materia civile e penale

Articolo che riguarda la metodologia che deve seguire il perito calligrafo nella redazione di una perizia grafologica. Il tema è quello che riguarda la Perizia in materia civile e penale.

La metodologia applicata dall’esperto, nella ricerca della verità non varia a seconda che trattasi d’indagine esperita nell’ambito penale o in sede civile. Variano invece le norme che regolano l’indagine stessa, dalla nomina dell’esperto, al compimento delle attività, fino al deposito della relazione scritta. Si tratta di differenziazioni che non interferiscono assolutamente con l’aspetto tecnico e scientifico dell’attività dell’esperto, ma che in taluni casi ne possono favorire oppure ostacolare il compito. E’ importante che il consulente possegga i requisiti indispensabili per essere un buon tecnico, ma non meno importanti sono le condizioni perché lo stesso possa espletare il suo mandato nel migliore dei modi. E’ diritto del cittadino ottenere una giusta sentenza che, per essere tale, ha bisogno dell’apporto di una consulenza tecnicamente inattaccabile. Innanzitutto bisogna distinguere se ad affidare il mandato al consulente è un privato cittadino o un magistrato. Una semplice differenziazione, è da riferirsi alla terminologia, che ovviamente non influisce sulle risultanze peritali. Nell’ambito civile, l’esperto incaricato dal giudice è indicato come “C.T.U.”, acronimo di “consulente tecnico d’ufficio”, e l’opera da questi svolta, che, di fatto, s’identifica con la sua relazione, è indicata come “C.T.U.”, acronimo questa volta di “consulenza tecnica d’ufficio”. Nell’ambito penale, l’esperto incaricato dal giudice è indicato come “perito” e l’attività da questi svolta, racchiusa nelle pagine di una relazione, è indicata come “perizia”. Ove l’esperto sia stato incaricato da una delle parti (nell’ambito civile, dal procuratore delle parti, attore o convenuto; nell’ambito penale, dal Pubblico Ministero, dal difensore dell’imputato o dal rappresentante della persona offesa), egli sarà comunque indicato come “C.T.P.”, ossia “consulente tecnico di parte”, e “consulenza” l’attività che egli avrà svolto e successivamente racchiuso in un’eventuale relazione. I requisiti fondamentali per il corretto espletamento di un mandato, da chiunque sia stato affidato, riguardano la provata preparazione professionale nonché la conoscenza della procedura giudiziaria, da parte dell’incaricato, il tutto per la ricerca della verità rispettando l’aspettativa delle parti .

La Perizia in materia civile e penale

Il consulente grafologo deve possedere un notevole spirito d’osservazione unito alla capacità d’analisi, sintesi e comunicazione del proprio convincimento. Egli deve esprimere la sua indipendenza nell’esercizio del mandato, anche nei casi di consulenza di parte, con l’interpretazione tecnico scientifica dei fatti, rimanendo ancorato alla realtà. Nell’ambito civile, se una delle parti intende valersi di una scrittura disconosciuta, deve chiedere al giudice (216 c.p.c.) che la scrittura stessa sia sottoposta a verifica. Il giudice dispone l’indagine e procede alla nomina del C.T.U. (191 c.p.c., affine all’articolo 221 c.p.p. che riguarda, appunto, la nomina di un perito nell’ambito del processo penale) quando l’istanza di verificazione è accolta. Le norme che regolano l’acquisizione delle scritture comparative, in sede civile, sono contenute negli articoli 218 e 219 c.p.c. Nell’ambito penale, invece, si fa riferimento all’articolo 75 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. È indubbio che il perito d’ufficio abbia maggiori strumenti, per l’espletamento dell’incarico, che non il consulente tecnico di parte. Il primo può non solo visionare, ma addirittura ritirare documenti che costituiscono corpo di reato, mentre il C.T.P., non può disporre dei corpi di reato, se non alla presenza di un organo di controllo. Comunque, entrambi, in nessun caso possono sottoporre i reperti medesimi ad esami distruttivi se non su autorizzazione del giudice. Nell’ambito perizia e la C.T.U. hanno una maggior valenza rispetto alla C.T. di parte e ciò a prescindere se l’esperto che abbia espletato quest’ultima sia stato incaricato di procedere a consulenza tecnica dal Pubblico Ministero o dal difensore dell’imputato; poiché in entrambi i casi trattasi di consulenti di parte e quindi assoggettati ai limiti che non vincolano, invece, l’operato del perito del giudice. Va ricordato che vasto è l’elenco degli articoli di legge che regolano la materia della consulenza tecnica e che l’esperto dovrebbe esserne a conoscenza perché parte integrante del proprio lavoro.

La Perizia in materia civile e penale – LIMITI IMPOSTI AL PERITO

Indubbiamente, quella del perito è un’attività ibrida, nella quale una persona che ha talune competenze in una determinata disciplina (da quella di natura medica a quell’aeronavale o all’estimativa di preziosi) svolge in forma retribuita (quindi, al pari di un lavoratore autonomo professionista) un’attività che obbligatoriamente deve esercitare, se non vuole incorrere in sanzioni (al pari di un lavoratore dipendente), nell’ambito di un contesto istituzionale (Attività Giudiziaria). Il Magistrato, proprio per il ruolo che ricopre è, per antonomasia, il “peritus peritorum”. Poiché le sue competenze tecniche non gli consentono di portare avanti una specifica indagine sul quesito da egli stesso formulato, è tenuto a nominare, per tale compito, un esperto. A volte si può giungere ad una corretta sentenza solo grazie ad una corretta consulenza tecnica e pertanto il ruolo di ausiliario del giudice è molto importante: in molti casi la consulenza tecnica è determinante ai fini di una decisione. Il consulente, quindi, al pari del giudice deve possedere alcune caratteristiche come l’imparzialità, l’indipendenza e l’integrità. In tale ambito, il perito d’ufficio, in ragione di quanto da egli stesso accertato, può determinare azioni giudiziarie verso terzi che possono manifestarsi con la limitazione della libertà (ambito penale) e/o con conseguenze di ordine finanziario (sia civile, sia penale). Ciò comporta che il perito d’ufficio deve rispondere sostanzialmente ai limiti che da un lato gli provengono da quanto sancito dalla legge in materia processuale (sia civile, sia penale) dall’altro da esigenze etico-morali che si manifestano principalmente nell’adesione a un codice deontologico, inciso nella coscienza di ciascun uomo. Ne consegue il dovere dell’esperto di esprimersi solo ed esclusivamente quando sia in possesso effettivamente delle capacità necessarie per l’espletamento dell’incarico affidatogli, in quel binomio di scienza e coscienza che deve caratterizzare l’opera svolta. Egli dovrà attingere a tutto il suo patrimonio del sapere e non dovrà trascurare di chiedere, al giudice, l’apporto di altri specialisti laddove ne dovesse ravvisare la necessità. Il lavoro svolto dal consulente, dovrà presentarsi completo ed inattaccabile. Il suo ruolo, produrre gli elementi necessari al giudice per formulare il proprio giudizio,è quindi definito e non dovrà mai essere valicato. L’elaborato, diretto non solo a colleghi, dovrà essere comprensibile a tutti, tanto più che il giudice ne dovrà tenere conto per l’elaborazione della sentenza.

La Perizia in materia civile e penale

La nomina e l’attività procedurale del perito grafologo segue le medesime regole di qualsiasi altro esperto, in altri campi, del quale si avvale l’Autorità Giudiziaria per l’amministrazione della Giustizia. Nell’ambito penale, è l’articolo 221 c.p.p. che regola la nomina del perito d’ufficio, il quale è prescelto fra gli iscritti in appositi albi o fra persone che abbiano una particolare competenza nella disciplina per la quale è richiesta la prestazione. Sostanzialmente, le attività peritali, nell’ambito civile, sono similari e i limiti sono soltanto quelli di ordine pratico, che, di fatto, non modificano l’operato dell’esperto.Il consulente incaricato di prestare l’ufficio di perito ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo il caso che ravvisi uno dei motivi di astensione (v. 3° comma dell’articolo 221 e articolo 223 c.p.p.). Può anche sottrarsi all’incarico in particolari situazioni occasionali, ma dovranno essere tutte adeguatamente documentate. La scelta dell’esperto è decisa autonomamente dal giudice, sicché, di fatto, anche se non iscritto all’albo, l’esperto di sua fiducia può essere egualmente nominato, sia pure dovendo preferire gli appartenenti a ruoli tecnici dello Stato o enti pubblici (ad esempio, appartenenti alla Polizia Scientifica). Tale scelta è preferibile, ma non vincolante per il giudice che può nominare chiunque sia in grado di riscuotere la sua fiducia. Il perito prescelto dovrebbe essere iscritto all’albo appartenente al distretto dell’ufficio competente, ma anche in questo caso, purché la nomina venga motivata, il Magistrato può scegliere un perito iscritto in altro albo, anche estero.

La Perizia in materia civile e penale

Egli, se la delicatezza o la complessità del caso lo richiede, può affidare l’incarico a più esperti che formeranno così un collegio di periti. Il collegio peritale ha le medesime funzioni del perito incaricato singolarmente e, salvo il caso in cui vi sia disaccordo fra i suoi membri, verrà depositato un unico elaborato contenente una risposta ai quesiti che sarà espressa unanimemente da tutti gli esperti costituenti il collegio medesimo. Solo al giudice, quindi, compete di scegliere il proprio consulente ed alla coscienza di quest’ultimo di accettare incarichi compatibili con le proprie capacità. In merito c’è da osservare che non sempre si è in grado di capire autonomamente quali conoscenze potrebbero essere inferiori a quelle che un incarico vorrebbe e che l’evoluzione richiede dall’esperto un continuo aggiornamento, pertanto sarebbe opportuno verificare i criteri con cui il consulente possa venire scelto. Se non interviene istanza di ricusazione, ex articolo 223 c.p.p., 3° comma, il provvedimento di nomina del perito non è impugnabile. A questo proposito si segnala che non possono essere incaricati esperti che abbiano già svolto il proprio ufficio in procedimenti collegati o in altre fasi del processo. La materia che si occupa di scritture venne inizialmente indicata con il nome di grafologica, ma in seguito, con l’articolo 11 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, venne modificata in quella vigente, più opportuna, di “analisi e comparazione della grafia”. Ciò, naturalmente, non esclude, assolutamente, che la perizia possa essere esperita secondo il metodo grafologico e, in ogni caso, con qualsiasi altro metodo che comunque garantisca la scientificità delle procedure di ispezione e di confronto e la conseguente comprensibilità dell’elaborato, da cui derivi il convincimento del giudice. La giurisprudenza ha ribadito tutto ciò, tuttavia ridimensionando o, addirittura, escludendo del tutto che l’indagine grafica possa essere esperita ricorrendo al superato e insufficiente metodo calligrafico. Una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, dispone che la perizia grafica elaborata con il metodo calligrafico non deve considerarsi attendibile: Sez. 5 – Sent. 15852 del 29/11/90 – Riv. 185897 Pres. Biliardo L. – Rel. Nicastro G. – Imp. Nagae.Il perito grafico, come d’altra parte qualsiasi altro esperto in altre discipline, all’atto del conferimento dell’incarico deve rappresentare al giudice qualsiasi particolare esigenza in ordine all’attività che si appresta a svolgere. Quindi, con riferimento all’indagine di scritture, dovrà farsi autorizzare ad avvalersi di ausiliari (v. articolo 228 c.p.p., 2° comma), ad esaminare ed a sottoporre a rilievi fotografici i documenti contenenti le scritture da periziare e ad acquisire, secondo le modalità scelte dal perito stesso, le scritture comparative eventualmente sottoponendo a saggio grafico il soggetto la cui scrittura debba essere comparata a quella in verifica.

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Gli ausiliari potranno svolgere semplicemente una mansione materiale, mai quella valutativa riservata esclusivamente al perito. Tra i vari ausiliari è compreso il fotografo, che deve limitarsi a riprendere fotograficamente per poi riprodurre su un supporto cartaceo il documento sottoposto ad esame dal perito. Nel caso si renda necessario un accertamento parallelo di un altro esperto, il perito segnalerà tale esigenza al giudice che nominerà un perito nella disciplina richiesta e che risponderà autonomamente all’incarico affidatogli: si consideri ad esempio il caso in cui il perito grafico debba anche accertare la natura merceologica di un supporto cartaceo: non avendone la specifica competenza, può chiedere al giudice che venga nominato un merceologo. Nei casi in cui il perito non esegua in modo corretto questa procedura, potrebbe essere ritenuto negligente, al pari di chi non procede regolarmente al suo ufficio, ed essere quindi sollevato dall’incarico e fatto oggetto di sanzione. In sede di incarico, le parti potranno nominare propri consulenti che avranno il compito di assistere a tutte le attività peritali che verranno svolte dal perito d’ufficio. Il perito d’ufficio ha l’obbligo di indicare il luogo e la data di inizio delle attività peritali e, in esito a ciascuna di esse, di comunicare la successiva data e il luogo nel quale le operazioni stesse dovranno proseguire. L’attività di stesura della relazione scritta, ovviamente, non è considerata attività peritale alla quale abbiano diritto di partecipare i consulenti di parte. Il consulente di parte, ex articolo 230 c.p.p., oltre ad avere la facoltà di assistere al conferimento dell’incarico ed a partecipare alle attività peritali, potrà anche avanzare richieste, proporre, motivandole, specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve. Il perito d’ufficio, secondo l’entità della richiesta, potrà a sua volta far richiesta al giudice sull’opportunità o meno di aderire all’esigenza del consulente di parte, che comunque può sempre chiedere copia dei documenti oggetto di indagine tecnica. Anche ad operazioni peritati concluse il consulente di parte può presentare istanza di esaminare quanto già fatto oggetto dalla perizia, fermo restando che, come sancito dal 4° comma dell’articolo 230 c.p.p., la nomina e l’attività del consulente di parte non possono rallentare la perizia e le altre attività processuali. Fatta eccezione dell’incarico affidato nel corso del dibattimento, nel qual caso la risposta del perito può essere fornita oralmente, l’esperto incaricato dal giudice depositerà, in esito alle operazioni svolte, una relazione scritta. Tale relazione dovrà ritenersi vincolata alla risposta da dare al quesito posto dal Giudice. Allorché il consulente di parte esprima giudizi che siano diversi da quelli del perito d’ufficio, il giudice potrà anche disattenderli, purché ne dia motivazione nella sentenza.

La Perizia in materia civile e penale – I DOCUMENTI OFFERTI AL PERITO

La richiesta della consulenza tecnica, in ambito civile come nel penale, implica che l’autorità procedente o la parte che si rivolge all’esperto offra a questi non solo la documentazione in cui siano contenute le scritture da sottoporre a verifica, ma anche quelle contenenti scritture comparative, necessarie per accertare se le prime (in verifica) siano ricollegabili al soggetto che abbia manoscritto le seconde (comparative). Le scritture in verifica sono necessariamente ben definite in ragione del fatto che esistono nel momento stesso in cui sia stata richiesta l’attività peritale; diversamente, per le comparative, possono sorgere un’infinità di ostacoli che determinano una limitazione obiettiva all’opera dell’esperto. Le scritture in verifica, per non limitare l’opera del perito, dovrebbero essere fornite in originale, in modo che l’esperto possa esperire i necessari esami strumentali, indispensabili soprattutto laddove vi sia la necessità di accertare l’originalità del documento, su cui le scritture giacciono, e la presenza di eventuali alterazioni, quali cancellature, sostituzioni di scritture, manipolazioni di qualsiasi natura. Nel caso in cui le scritture in verifica siano state inserite in copia nel fascicolo processuale, il perito, essendo autorizzato a tal fine dal magistrato, può recarsi nel luogo dove gli originali delle scritture risultano custoditi e procedere ai necessari rilievi strumentali ed alla riproduzione fotografica delle scritture stesse. Di tali fotografie egli si avvarrà per l’allestimento della documentazione dimostrativa con la quale potrà fornire al destinatario dell’indagine grafica ogni chiarimento su quanto in precedenza accertato. L’acquisizione delle comparative, invece, può essere vincolata a numerosi problemi, soprattutto di natura procedurale. Il presupposto delle comparative è che si debba avere certezza sul soggetto che le ha vergate. In alternativa, la comparativa non avrebbe ragione di esistere (salvo i casi in cui si prescinde dal soggetto, ma si cerca unicamente la correlazione fra più scritti). Quindi, allorché il Giudice offre le scritture al perito, è necessario che l’autorità procedente abbia in precedenza accertato, sulla base di elementi extratecnici, che le scritture comparative siano effettivamente riferibili a un ben determinato soggetto. Generalmente la selezione delle comparative che vanno offerte al perito avviene secondo un criterio che escluda il rischio di incorrere in scritti apocrifi.

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Quindi, la scelta cadrà su documenti recanti l’autenticazione da parte di pubblici ufficiali, oppure su atti notarili, ecc. La scelta, però, potrebbe avvenire anche sulla base di più testimonianze univoche nell’indicazione del soggetto che abbia eseguito talune scritture, ad esempio, una firma in sede di consiglio di classe, recante le firme di altri docenti: in questo caso, la firma di un insegnate può essere utilizzata come comparativa allorché essa sia necessaria per accertare se un’altra scrittura, posta su un documento disconosciuto dallo stesso insegnate, sia o meno riferibile al medesimo. In sede civile, in cui è previsto il contraddittorio fra le parti, verranno fornite all’esperto quelle scritture sulle quali ci sia stato accordo ed assenso tra le parti, salvo i casi in cui le comparative non possano essere a qualsiasi titolo disconosciute, quindi atti pubblici recanti autenticazione della firma o saggio grafico fatto eseguire direttamente dal giudice. Anche contro l’evidenza dei fatti, se una certa scrittura non viene accettata da una delle parti, il tecnico non potrà avvalersene e, quindi, non raramente egli riceve poche scritture comparative, venendo così limitato il suo lavoro. In conseguenza di ciò, nella formulazione della risposta al quesito postogli, il tecnico si troverebbe a basare le proprie conclusioni sulla valutazione di poche scritture riducendo, in particolar modo alla presenza di casi dubbi, la certezza delle proprie affermazioni, sentendosi obbligato ad esprimere un giudizio di probabilità. Fra il materiale che va offerto al perito, nei casi in cui ci si trovi alla presenza di soggetti affetti da patologie, si rende necessaria anche un’adeguata documentazione sanitaria. Se la scrittura in verifica presenta elementi di possibile natura patologica e le scritture comparative evidenziano tutt’altra grafia, è evidente che al perito non possa essere negata un’adeguata documentazione che possa chiarire l’esistenza di una ragione patologica tale da motivare la presenza di determinati gesti grafici nella scrittura medesima. Si consideri, ad esempio, una scrittura a scatti, segmentata, ricca di palesi soluzioni di continuità: essa è compatibile con la scrittura di un soggetto che abbia un’ingessatura all’arto col quale scrive e, quindi, una cartella clinica potrebbe giustificare quegli elementi che altrimenti condurrebbero ad un diverso giudizio da parte dell’esperto. In definitiva, anche per adempiere l’aspettativa delle parti esistono elementi oggettivi che il perito stesso non può assolutamente ignorare e che giustificano la richiesta di accesso al fascicolo processuale ed a quant’altro possa concorrere ad agevolare ed a rendere più precisa la ricerca della verità, fermo restando l’estrema cautela, la criticità ed il distacco con il quale la lettura degli atti deve essere effettuata.

La Perizia in materia civile e penale – IL SAGGIO GRAFICO

Parlare di saggio grafico impone una brevissima premessa. Nel materiale offerto al perito, un limite, a volte, è rappresentato dalle scritture comparative. Documenti similari a quello in verifica non possono essere sempre acquisiti e in questi casi s’impone la stesura di un saggio grafico. E’ inutile controbattere alle polemiche che vogliono il saggio grafico poco utile; nella realtà peritale, questo strumento, se ben indirizzato, può condurre alla risoluzione della maggior parte dei casi, ma tutto dipende dalla sua acquisizione. Solo un esperto può conoscere tutte le tecniche necessarie per la somministrazione del saggio grafico, pertanto sarebbe opportuno che fosse eseguito sempre alla presenza di un perito grafologo. Innanzi tutto bisogna dire che, un elemento predominante, in sede comparativa, è la coerenza fra i termini di paragone: quando possibile, è preferibile confrontare una firma apposta su di una cambiale, con una sottoscrizione proveniente da un documento affine, al pari di come si dovrebbe sottoporre a confronto un indirizzo scritto su una busta piccola con un altro avente eguali caratteristiche. Il saggio grafico non è un handicap per il soggetto sottoposto ad indagine grafica; scrivere parole, cifre o apporre firme su un documento simile a quello in verifica non comporta che egli debba alterare la propria grafia adottando forme grafiche similari a quelle che si riscontrano nei documenti oggetto d’ indagine. La spontaneità di chi sottoscrive il saggio grafico dovrebbe rimanere la propria abituale, anzi, è proprio questa che può aiutare l’esperto a rispondere al quesito e nel caso che il soggetto sottoposto ad indagine grafica fosse l’autore della scrittura in verifica, apponendo firme o parole in determinati spazi dovendosi adeguare a margini ben precisi, ecco che diviene estremamente più agevole, per l’esperto, riconoscere l’unicità di provenienza dei termini di paragone sottoposti al suo esame. Un dato inconfutabile è quello che una persona, estranea ai fatti, con il saggio grafico vedrebbe convalidata la propria posizione. La prima cosa che deve essere cercata in una scrittura comparativa è la naturalezza, ciò perché dalla scrittura emergono i segni della personalità grafica, segni che, a volte, si vorrebbero soffocati dalla insincerità.

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Il camuffamento grafico è il primo e peggiore nemico che il perito deve combattere. È evidente, infatti, che qualsiasi elemento modificante la scrittura, in sede comparativa, potrebbe influire negativamente sull’accertamento della verità. Ecco perché, nel caso che scritture di esecuzione spontanea del soggetto sottoposto ad indagine grafica non siano reperibili, occorre che il saggio grafico venga esperito con tutta l’accortezza possibile affinché si possa tranquillamente affermare che la scrittura prodotta sia stata vergata dalla stessa persona che ha vergato quella in verifica. Ecco come la premessa a questo argomento risulta estremamente utile: sono tanti gli accorgimenti da adottare che solo un esperto può essere in grado di condurre al meglio un saggio grafico. Il comportamento da adottarsi con il soggetto sottoposto a saggio grafico può essere importante per la riuscita dello stesso, nel senso che, mettendo a proprio agio chi si appresta a scrivere, vi è una maggiore possibilità che, lo stesso, produca una scrittura spontaneamente simile a quella abituale. Può essere utile mettere a conoscenza il soggetto, estraneo o no alla verifica, che, in qualsiasi modo dovesse scrivere, tanto la sua scrittura naturale verrà individuata; ciò potrebbe tranquillizzare il soggetto innocente. Infatti, la persona sottoposta a saggio grafico, anche se estranea al procedimento giudiziario, potrebbe generare una scrittura diversa da quella solita e ciò risulta comprensibile se si considera lo stato di stress in cui deve trovarsi: da questo tutta una serie di variazioni che potrebbero far pensare ad una dissimulazione. Piccole astuzie, come ad esempio, dopo aver analizzato la scrittura in verifica, dettare allo scrivente, oltre alle parole contenute nel testo in verifica, parole diverse che però dovrebbero contenere gli elementi delle prime, fanno parte di una corretta somministrazione: per la parola erede, si potrebbe dettare un testo in cui vi siano le parole “credere”, “crede”,“cere” e “eremita”. L’esperienza, comunque, insegna che, se il soggetto che si appresta a redigere il saggio è stato l’esecutore della scrittura da esaminare, può accadere che egli ricordi nei minimi particolari come si è adoperato quando ha prodotto la stessa, producendo una grafia difforme dalla sua abituale. Inoltre acquisire uno scritto autonomo, aiuta ad identificare la personalità grafica dello scrivente.

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Altra accortezza deve essere quella di far utilizzare il medesimo mezzo scrittorio usato dall’esecutore dello scritto in verifica variandolo con altri, come pure è assolutamente necessario prendere in considerazione il piano scrittorio: esso, a seconda se rigido o elastico, influenza il rilevamento della pressione, facendo sì che scritture appartenenti alla stessa persona mostrino segni pressori in contrasto tra di loro. Gli esperti hanno sviluppato tecniche sempre più raffinate per ottenere, dal soggetto sottoposto ad indagine, scritture comparative che siano esenti dalla dissimulazione. Una delle più geniali tecniche adottate è quella di includere, nel saggio grafico, alcune pagine incise con la penna senza inchiostro: il soggetto sottoposto ad indagine grafica non visualizza ciò che scrive, ma il tracciato grafico, per pressione su un foglio di carta carbone, verrà trasferito sul foglio sottostante e al termine dell’operazione, il perito, disporrà di una scrittura che difficilmente il dissimulatore avrà potuto adeguatamente controllare. Il fatto che chi redige un saggio grafico è un essere umano e non una macchina non va trascurato. È evidente che, per quanto lo scrivente possa essersi allenato, se gli viene richiesto di scrivere a lungo sotto dettatura senza pause la stanchezza dovuta all’azione dello scrivere, da un lato, e la costante preoccupazione di sbagliare, dall’altro, possono disorientarlo a tal punto da comprometterne l’eventuale impegno dissimulativo. Entro certi limiti, nel saggio stesso, emergerà la grafia naturale ed abituale del soggetto, mostrando indiscutibilmente i tratti grafici noti come gesti fuggitivi. Il saggio con la penna senza inchiostro deve comprendere le stesse norme per lo svolgimento di quello con una penna ad inchiostro, quindi è utile, in tutti e due i casi, far scrivere in corsivo, stampatello, più velocemente, meno, ed infine anche con la mano sinistra, parole intere e singole lettere, maiuscole e minuscole, cifre singole e raggruppate (soprattutto le centinaia e le migliaia), segni grafici particolari (ad esempio, il “cancelletto” che si usa agli estremi degli importi). La varietà di composizioni letterali, inoltre, garantisce un esame comparativo interno nell’ambito del saggio grafico. Anche in questo campo le tecniche informatiche possono venirci in aiuto. Mi riferisco, non solo all’uso di apparecchiature e programmi usati per la rilevazione ed elaborazione delle immagini, ma a strumenti, quali la “tavoletta grafica” e la “penna virtuale”, capaci di riprodurre fedelmente le caratteristiche della scrittura di una persona compresa l’intensità pressoria. Non occorre essere maghi dell’informatica per accedere a questi strumenti, dal costo accessibile, ormai già da molto tempo descritti su qualsiasi rivista d’informatica.

Fonti: 
– Raffaele Gugante “Il manuale del consulente tecnico” Ed. Il Sole 24 Ore Area Pirola per l’informazione professionale 
– Giorgio Pistone “ La perizia e la consulenza tecnica” Maggioli Editore 
– Portali Internet dedicati ai temi tecnico-giuridici

Se siete interessati a conoscere e approfondire il nostro servizio, o chiedere informazioni potete contattare il nostro ufficio ai numeri: 0532 869696, o al 335 6158695, chiedendo del grafologo consulente Giuseppe Amico. Potete contattare il nostro studio anche utilizzando l’apposito form CONTATTI.

La Perizia in materia civile e penale: articolo a cura di Giuseppe Amico (Consulente Grafologo e Perito calligrafo dello studio “Script” – www.peritografologo.periziacalligrafica.org).

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Perito grafologo forense ed esperto nella comparazione delle grafie per l'individuazione di eventuali falsi scritturali su testamenti olografi, firme autografe, lettere anonime e documenti manoscritti.

Comments

    1. Nell’analisi peritale delle scritture è sempre consigliato lavorare sulla documentazione originale. Tuttavia, la casistica grafologica forense, evidenzia un numero sempre più alto di perizie grafiche svolte su fotocopie. E’ soprattutto il caso dei testamenti olografi già pubblicati da un notaio. Quando gli eredi o gli aventi diritto chiedono di verificare l’olografia di una scheda testamentaria, hanno, il più delle volte in mano una fotocopia rilasciata proprio dal notaio presso il quale il testamento è stato pubblicato. Venendo alla sua domanda, le rispondo che è possibile svolgere un’indagine grafologica sulle fotocopie, purchè siano di ottima qualità e di prima mano (da escludere fotocopie da fax in carta chimica o fotocopie di fotocopie). In tutti questi casi, il grafologo incaricato di redigere la perizia dovrà emettere un giudizio espresso con riserva e soggetto a probabilità.

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